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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
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1) DEFINIZIONI E CONTENUTO Il contratto di vendita di pacchetto turistico è composto, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti, nonché dal catalogo, depliant opuscolo o programma fuori catalogo. Le condizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai contratti di vendita di pacchetto turistico per tali intendendosi ai sensi dell'art. 2 nr. 1 decreto legislativo nr. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE; I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla pre- fissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo compren- dente almeno una notte:
I termini "contraente" e "consumatore" vengono qui utilizzati con generico ed indifferenziato riferimento ad una qualsiasi delle due figure disciplinate dall'art. 5 Decreto Legislativo 111/95. Per organizzatore si intende colui che realizza il pacchetto turistico sopra definito.
2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si inten- de regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in terri- torio nazionale che estero, sarà altresì disciplinata dalla L. 27/121977 n: 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sotto- scritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale lorga- nizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo telex, fax o sistema telematico. Lagenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore, ai sensi dellart. 6 del Decr. Legisl. 111/95, copia della Comunicazione di Conferma del contratto solo se già in pos- sesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Lagenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dellorganizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sen- si dellart 1.3 CCV oltre che di venditore ex art. 4 Decr. Legisl. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obbli- ghi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovve- ro in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dallorganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dellinizio del viaggio.
4) PAGAMENTI La misura dellacconto che dovrà essere versato allatto della prenotazione e la data entro cui, prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo risultano dal catalogo, opuscolo o comunque dai documenti di cui al precedente art. 1, 1° comma. Gli acconti ed il saldo come sopra determinati dovranno essere corrisposti dal contraente al venditore che li trasmetterà allorganizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.
5) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico così come contrattualmente determinato potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in maniera direttamente proporzionale a variazione di uno solo dei seguenti elementi:
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblica- zione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi:
Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto:
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica e di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di aumento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dallOrganizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto al di fuori dalle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato, oltre la quota di iscrizione, il corrispettivo per il recesso nella misura indicata in uno dei documenti di cui al precedente art.1, 1° comma. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO Nellipotesi in cui, prima della partenza, lorganizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi del proprio pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, uno dei diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo, sempre che lannullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto in uno dei documenti di cui al precedente art. 1, 1° comma sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.
8) CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO Gli effetti del recesso del consumatore o dellannullamento del pacchetto turistico sono compiutamente di- sciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 il cui contenuto riproduce il disposto degli art. 12 e 13 Decr. Legisl. 111/95. Pertanto le clausole contenute nei citati articoli 6 e 7 rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dellart. 1469 ter C.C. (introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della Direttiva 93/13 CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui "non sono ves- satorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA Lorganizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alter- native, senza supplementi a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore ri- spetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallorganizzato- re venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, lorganizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo risarcirà nella mi- sura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momen- to del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dallitinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero even- tualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi allosservanza delle regole di normale prudenza e dili- genza, a tutte le informazioni fornitegli dallorganizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni ammini- strative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lorganizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire allorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lesercizio del diritto di surroga di questultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lorganizzatore del pregiudizio arrecato al giudizio di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto allorganizzatore, allatto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sem- pre che ne risulti possibili lattuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dallorganizzazione in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
13) REGIME DI RESPONSABILITA Lorganizzazione risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dellinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che levento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questultimo nel corso dellesecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale è stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallorganizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti nelle leggi o convenzioni richiamate al successivo art. 14. A sua volta però lorganizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per linadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di questultimo.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dallorganizzatore non può essere in ogni caso superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determi- nato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato allAja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulle responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dellorganizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi di quelli diversi alla persona non può superare limporto di "5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dallart. 13 nr. 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheran- no i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dellevento dan- noso.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA Lorganizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
16) RECLAMI E DENUNCE Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dellart. 19 nr.2 Decr. Legisl. 111/95, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, allorganizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le sue inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, allatto stesso del loro verificarsi o, se non immedia- tamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzioni delle prestazioni turistiche, lorganizzatore deve prestare al consumatore lassistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere lorganizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servi- zi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dellorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dallannullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assisten- za che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA E prevista listituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dellart. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di falli- mento del venditore o dellorganizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
Il Fondo deve altresì fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellorganizzatore. Le modalità di intervento del Fondo saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellart. 21 nr. 5 Decr. Legisl. 111/95.
19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA Di comune accordo ai sensi dellart. 29 CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute ad un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già desi- gnati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto lofferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viag- gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 nr. 3 e 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratti di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art.3 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 11; art.12; 14 1° comma; art. 16; art. 17. Lapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la confi- gurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle sopracitate clau- sole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa come riferi- mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Dedra Viaggi all’atto dell’acconto sul
pacchetto acquistato o a saldo dello stesso accetta, come forma di pagamento,
esclusivamente l’accredito mediante “bonifico Bancario”. Vi chiediamo
cortesemente, una volta effettuato il bonifico, di anticiparcelo via fax al
seguente numero: 0421 51666. N.B. L’invio
dei form prenotazioni e viaggi personalizzati non costituisce ne promessa ne
sottoscrizione di effettivo contratto. Una volta
inviato lo stesso prenderemo con Voi contatto per verificare il Vostro interesse
in merito alla proposta o alle proposte di Vostro interesse. Le nostre coordinate
bancarie risultano essere indifferentemente: a)
BNL agenzia di San Donà di Piave (VE) C/C
12020 ABI:
1005 CAB:
36280 b)
CARIVERONA agenzia di San Donà di Piave (VE) C/C
49895/46 ABI:
6355 CAB: 36280 |